PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua).

      1. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta dallo Stato come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.
      2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. Lo Stato istituisce l'insegnamento obbligatorio della LIS nell'ambito della scuola dell'obbligo, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nell'ambito universitario l'intervento si articola con l'istituzione all'interno dei corsi di laurea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS.

Art. 3.
(Diagnosi precoce).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle forme previste dall'ordinamento, garantiscono interventi diagnostici precoci, abilitativi

 

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e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
      2. Le aziende sanitarie locali predispongono i test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In tutti casi di rischio di sordità, è previsto l'inizio del trattamento di recupero con conseguente coinvolgimento della famiglia nell'intervento di abilitazione ed educazione linguistica.
      3. Previo accertamento della patologia, alla famiglia è affiancato personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche congiuntamente con gli operatori dell'azienda sanitaria locale.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2. Il regolamento deve in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 

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          d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai sordi, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.